NL’attività del fotografo può certamente
considerarsi un’attività di lavoro intellettuale
tutelata a chiare lettere dalla nostra costituzione
all’art. 35 dove viene sancito che la “Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.
Oltre a ciò bisogna richiamare l’art. 2060
del nostro codice civile il quale stabilisce che
“il lavoro è tutelato in tutte le sue
forme organizzative ed esecutive, intellettuali,
tecniche e manuali”.
Oggetto del lavoro del fotografo è la realizzazione
di un opera, che sia una sola fotografia o un intero
servizio poco importa.
L’attività di cui stiamo discorrendo può
essere ricondotta come oggetto di un contratto d’opera
o ad esempio di un contratto d’appalto, o ancora
più semplicemente ad un contratto di lavoro
subordinato, tanto dipende da come il rapporto viene
impostato e disciplinato all’interno del contratto.
Il rapporto giuridico che lega il committente al
fotografo nasce proprio dal contratto. Un elemento
imprescindibile se si vuole regolamentare con certezza
tutti gli aspetti che riguardano il rapporto obbligatorio.
Il contratto fa nascere una serie di obbligazioni
in capo alle parti. Da un lato, il committente si
obbliga a fornire tutte le indicazioni necessarie
all’espletamento dell’opus e a corrispondere il
corrispettivo pattuito. Dall’altro, il fotografo
si obbliga a garantire non soltanto l’opera richiesta
ma soprattutto un opera che sia conforme alle aspettative
del committente.
A tal fine bisogna ricordare che l’obbligazione
del fotografo è un’obbligazione di “risultato”
e non di “mezzi”. Ciò significa
che deve garantire la qualità
dell’opera richiesta in modo tale che sia conforme
a quanto il committente abbia richiesto.
Esempi di rapporti contrattuali possono riguardare
la realizzazione di book fotografici per modelle,
brochure pubblicitarie, fotografie per campagne
pubblicitarie o semplici ritratti richiesti dal
committente. Ad ogni modo l’oggetto della prestazione
deve essere esplicitamente indicato sul contratto
sottoscritto dalle parti e secondo le modalità
in esso prescritte.
Un aspetto importante riguarda sicuramente il discorso
relativo al trasferimento in capo al committente
di tutti i diritti relativi alla fotografia oggetto
del contratto.
Nell’articolo sul diritto d’autore abbiamo notato
come nel primo comma dell’art. 88 della legge D.A.
(L. 633/1941) sia stabilito a favore del fotografo
il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio della fotografia.
La situazione cambia drasticamente nell’ipotesi
di realizzazione di fotografie su richiesta di un
committente, il quale dietro il pagamento di un
corrispettivo pattuito richiede al fotografo la
realizzazione un’opera fotografica.
Siamo entrati nel campo dei “contratti di commissione”
ed è il secondo comma dell’art.88 a dichiarare
che in questo caso tutti i diritti spettano al datore
di lavoro (committente) nel caso in cui la fotografia
sia il risultato dell’adempimento di un contratto
di impiego o di lavoro.
Il terzo comma aggiunge che la stessa norma si applica
a favore del committente quando le fotografie sono
in suo possesso e salvo pagamento a favore del fotografo
(che possiede la paternità dell’opera) di
equo corrispettivo oltre al prezzo corrisposto per
la realizzazione dell’opera.
La situazione si rovescia nuovamente nel caso in
cui la persona ritratta sia proprio il committente,
in questo caso i diritti di utilizzazione delle
immagini spettano al fotografo in merito ad una
sentenza della cassazione . Tra questi casi sicuramente
vi rientrano i ritratti in studio e le fotografie
di matrimonio. In questi due casi il fotografo conserva
la proprietà dei negativi e non è
obbligato a consegnarli agli sposi.
Concludendo possiamo allora affermare che il rapporto
giuridico che si instaura tra il fotografo e il
committente è contenuto all’interno del contratto
che deve appunto regolare tutti gli aspetti di tale
rapporto.
Nella pratica si tende molto a sottovalutare la
necessità di stipulare un buon contratto
con il grave rischio di andare incontro ai tanti
inconvenienti che un qualsiasi rapporto obbligatorio
può comportare.
Il consiglio che posso sicuramente darvi è
quello di farvi assistere sempre da un legale di
fiducia perché la realizzazione di un contratto
non è sicuramente cosa semplice ed immediata
e richiede delle conoscenze tecniche che solo un
legale può offrirvi.
Di seguito riporto un modello di contratto, da
me realizzato, per prestazioni occasionali (ad esempio
in caso di fotoamatori che ogni tanto prendono qualche
lavoretto fotografico). Si tratta di un semplice
spunto per farvi rendere conto del contenuto minimo
che deve avere un contratto. Si tratta di una semplice
bozza che può essere tranquillamente modificata
in base al contenuto che si intende dare al contratto.
Contratto
Giuseppe Di Forti