La tutela dell'immagine

Nel precedente articolo ci siamo dettagliatamente occupati della disciplina del diritto d’autore, analizzando come l’autore di un’opera fotografica risulta tutelato dalla legge di riferimento.
Il diritto d’autore del fotografo viene tuttavia superato dal diritto all’immagine del soggetto fotografato, il quale ha l’esclusivo diritto di concederne l’utilizzo a titolo gratuito od oneroso.
Il tema è sicuramente attuale ed importante vista l’enorme diffusione di apparecchiature digitali di largo consumo capaci di permettere in qualsiasi momento di scattare qualsiasi fotografia.

La tutela della propria immagine trova le sue fondamenta in diverse norme del nostro ordinamento giuridico.

Prima fra tutte sicuramente la norma di cui all’art. 10 del codice civile che disciplina l’abuso dell’immagine altrui, riconoscendo che “qualora l’immagine di una persona… sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa, l’autorità giudiziaria può disporre che ne cessi l’abuso…”
Il diritto all’immagine inoltre può tranquillamente riconoscersi come uno di quei diritti involabili dell’uomo inerenti alla personalità sanciti dall’art. 2 della nostra costituzione.

Non bisogna poi dimenticare gli articoli 96, 97, 98 della nostra legge sul diritto d’autore, che analizzeremo singolarmente.

L’art. 96 parla abbastanza chiaro, il ritratto di una persona non può essere realizzato, esposto o messo in commercio senza l’autorizzazione della persona ritratta. Vediamo quindi come il diritto dell’autore venga soppiantato dal diritto all’immagine del soggetto ritratto.
Questo articolo lancia i primi problemi interpretativi delle norme di riferimento.
La norma parla di esercizio del consenso, questo lascia pertanto ben intendere che si tratti di un contratto vero e proprio. Non basta la semplice dichiarazione unilaterale (liberatoria) della persona ritratta, ma deve essere stipulato un contratto. Per contratto intendiamo l’accordo con cui due o più persone regolano, modificano o estinguono rapporti giuridici di natura patrimoniale (art. 1321 cod. civ.).
Il problema è che la norma nulla dice sulla forma di questo contratto, ossia se questa debba essere scritta o tacita.
Questo fa sì che il contratto di cui stiamo discorrendo sia a forma libera, comportando problemi di verifica del consenso quando viene utilizzata la forma tacita.
La forma scritta è sicuramente quella che meglio permette di poter sancire i limiti del consenso, questo può essere dato semplicemente per la riproduzione del ritratto, o per la pubblicazione, o per entrambi, possono essere inseriti limiti temporali o spaziali alla sua utilizzazione.
In breve, un buon contratto elimina ogni dubbio sul contenuto del consenso, permettendo di non andare incontro a problemi interpretativi legati all’uso dell’immagine.

Tuttavia il diritto all’immagine trova un limite nell’art. 97 della legge sul diritto d’autore.
In questo articolo si riconosce l’assoluta mancanza di necessità della prestazione del consenso da parte della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da:
• Notorietà della persona
• Ufficio pubblico coperto
• Necessità di giustizia o polizia
• Scopi scientifici, didattici o culturali
• Avvenimenti pubblici o di interesse pubblico

Le prime quattro ipotesi si riferiscono palesemente a tutte quelle persone che per motivi di celebrità o incarichi pubblici sono presenti comunemente nei giornali: Vip, politici, persone che per motivi di cronaca destano interesse pubblico.

Tuttavia bisogna anche considerare che la notorietà della persona ritratta non giustifica sempre la mancanza del consenso, perché ci sono situazioni dove la privacy della persona deve essere pienamente rispettata e tutelata. È chiaro che nel momento in cui la persona posa in pubblico allora vige l’art. 97, ma quando il ritratto riprende scene di vita privata il diritto personale alla propria immagine è sicuramente più forte dell’interesse pubblico.
Insomma, la fotografia deve essere associata alla finalità di soddisfare un interesse pubblico senza ledere la privacy della vita privata.

Possiamo a tal fine riportare l’estratto di una sentenza del tribunale di Milano il quale ha stabilito che “la illecita pubblicazione dell’altrui immagine comporta il risarcimento del danno non patrimoniale (morale) da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell’idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti…” (nel caso di specie alla moglie del figlio dell’ex re d’Italia, fotografata in abiti succinti nell’intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori è stata liquidata la somma di L.250.000.000)

L’ultimo comma della art. 97 è dedicato agli avvenimenti pubblici.
Anche qui vediamo che opera la non necessità del consenso, ma entro certi limiti.
Il ritratto deve inserirsi all’interno dell’evento pubblico, quindi il ritagliare ad esempio un parte della foto mettendo in evidenza un qualche ritratto fa sì che la fattispecie non possa trovare tutela ex art. 97


L’art. 98 infine prende in considerazione la possibilità, nei ritratti su commissione, della persona fotografata di poter utilizzare l’immagine per propri fini anche senza il consenso del fotografo, purché sia indicato il nome del fotografo e gli sia corrisposto un equo corrispettivo.

La disciplina della prestazione del consenso per la riproduzione e pubblicazione del ritratto trova una situazione particolare per quanto riguarda i minori.
Il poter concludere un qualsiasi contratto, tacito o scritto, è assolutamente legato alla effettiva capacità di agire delle parti di un contratto.
Alla nascita tutti noi acquistiamo la capacità giuridica, consistente nella titolarità di diritti.
Diversa la capacità di agire, per la quale si intende la possibilità di poter disporre dei propri diritti e come sappiamo si acquista al raggiungimento della maggiore età.
Prima di questa tappa il consenso allo sfruttamento dell’immagine del minore può essere espresso soltanto dal genitore per via della patria potestà, o da parte del tutore previa autorizzazione da parte del tribunale dei minori. Questo valuterà l’effettiva utilità dello sfruttamento dell’immagine nonché l’eventuale pregiudizio che ne possa derivare.

Anche in questa ipotesi- ad ogni modo- il diritto all’immagine viene meno nel caso in cui ricorra l’ultima ipotesi prevista dall’art. 97, legge sul diritto d’autore, inerente alle manifestazioni svoltesi in pubblico.

Concludendo possiamo così riassumere i punti importanti del diritto all’immagine :

• Consenso (tacito/scritto)
• Limiti al diritto all’immagine dovuti alla notorietà, ecc…
• Disciplina dei minori

Giuseppe Di Forti

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